Condono edilizio parziale e il principio della tutela giudiziale mediante sentenza di mero accertamento
Recentemente lo studio MVlexstrategy ha ottenuto un’importante e innovativa pronuncia TAR in materia di condono edilizio con cui si è ottenuta la riapertura di una procedura di concessione in sanatoria conclusasi con un provvedimento parziale oramai consolidatosi e quindi inoppugnabile per decorrenza del termine perentorio previsto dall’art. 29 del Codice del Processo Amministrativo.
Nel caso di specie, conclusosi con sentenza TAR Lombardia n. 2513/2021 del 11.11.2021 (allegata in calce), un cliente dello studio aveva tardivamente accertato che una concessione in sanatoria rilasciata al suo dante causa era parziale in quanto non riportava tutte le opere abusive all’interno dell’unità immobiliare. In particolare la concessione in sanatoria non riportava la descrizione delle altezze interne che erano state realizzate in difformità al titolo edilizio rilasciato nel 1958; tali difformità alla data di formulazione della domanda di condono potevano rientrare nella tipologia 2 in quanto opere conformi alla normativa igienico-sanitaria nel frattempo sopravvenuta.
La parte assistita aveva presentato nel 2018 al Comune competente una domanda di rettifica e precisazione della concessione in sanatoria rilasciata parzialmente. Tale domanda era stata rigettata in quanto l’ente aveva ritenuto che la concessione in sanatoria si era consolidata e non fosse più suscettibile di modifiche essendo impossibile riaprire i termini per il condono.
Lo studio ha formulato ricorso al TAR chiedendo l’annullamento di detto provvedimento di diniego, nonché l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere una rettifica della concessione in sanatoria in quanto l’istanza ricomprendeva anche la richiesta di sanatoria dell’abuso relativo alla difformità delle altezze.
Con la sentenza ivi indicata il TAR Lombardia ha, con pronuncia tecnicamente perfetta e molto chiara, annullato il provvedimento oggetto di impugnativa e, inoltre, ha emesso pronuncia di mero accertamento con cui ha precisato che la concessione in sanatoria ha ad oggetto anche le minori altezze interne dei locali sottotetto.
Nella parte motiva il TAR Lombardia ha precisato che “come emerge dalla ricostruzione effettuata non si tratta, quindi, di una domanda volta ad ottenere (in via amministrativa o giudiziaria) una addizione del titolo ma,al contrario, un accertamento circa la reale portata oggettiva dello stesso. In quanto tale domanda giudiziale non mira ad una pronuncia costitutiva (come tale soggetta al termine decadenziale) ma ad una sentenza di sostanziale accertamento che rimuova il diniego del 2019 solo in quanto contrario all’accertata portata del titolo in sanatoria”.
Si precisa che lo studio ha assistito con successo diversi clienti per l’ottenimento di rettifiche di condoni oramai rilasciati che risultavano parziali ed ha ottenuto provvedimenti di rettifica tramite provvedimento amministrativo. Nel caso di specie è stato necessario un contenzioso attesa l’opposizione dell’ente pubblico, contenzioso che si è concluso con successo e con cui è stato espresso un principio cardine e fondamentale, ovvero che il privato ha, allorchè non lede alcun interesse pubblico preminente, diritto ad ottenere rettifiche e o precisazioni di provvedimenti amministrativi divenuti inoppugnabili quando detti provvedimenti siano contraddittori, illogici o lacunosi, rispetto al contenuto e l’oggetto dell’istanza formulata dal privato.
Quando ci si trova in situazioni simili a quella esaminata, si suggerisce quindi di agire sulla base del principio ivi espresso e quindi formulare presso l’ente pubblico competente istanze accuratamente motivate e complete, precisando nella domanda che si chiede di precisare e rettificare il provvedimento carente.